Effetti della transazione sul condebitore solidale

A cura dell’avvocato Antonio Politano


La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recente sentenza n. 30174 del 30 dicembre 2012 è intervenuta sulla questione relativa se il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata con altro condebitore in solido possa profittarne ai sensi dell’art. 1304, comma 1, codice civile.
A tale proposito la Corte di Cassazione ha distinto ha chiarito che occorre avere riguarda all’oggetto della transazione. In altre parole occorre preliminarmente stabilire se la transazione riguardi l’intero debito o se invece riguardi unicamente la quota del debitore con cui è stipulata.
La transazione pro quota non ha effetto nei riguardi degli altri condebitori che pertanto on possono profittarne, salvo ovviamente l’effetto della riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dagli altri condebitori.
Se invece la transazione ha ad oggetto l’intero debito, ed è  l’ipotesi alla quale si riferisce l’articolo 1304 comma 1, codice civile, gli altri condebitori possono dichiarare di profittarne, come se gli stessi avessero sottoscritto l’atto di transazione. Tale conseguenza non può essere oggetto di deroga pattizia inserita nell’atto di transazione, in quanto avendo ad oggetto un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti questi non potrebbero disporne.
In tale ultimo caso la Corte di Cassazione ha affermato l’importante principio secondo il quale “Il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un’obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell’interesse del creditore, l’applicazione dei criteri legali d’interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l’intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto; in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo.
Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che la ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo a condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto".

Avvocato Antonio Politano
 

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