Patto parasociale nelle società in accomandita semplice

A cura dell’avv. Antonio Politano del Foro di Firenze

La Sezione I civile della Corte di Cassazione con la recente sentenza del 2 agosto 2012, n. 13904 ha analizzato la natura di un patto parasociale stipulato dai soci di una società in accomandita semplice e della sua suscettibilità ad essere eseguito in forma specifica ex art. 2932 c.c..
La suprema corte ha chiarito che il contratto di società, pur essendo un contratto con comunione di scopo in relazione all’attività da svolgere in comune, è idoneo a far sorgere in capo ai soggetti che vi prendono parte reciproche obbligazioni, il cui inadempimento genera responsabilità, a ciò si aggiunga  che è valido un contratto preliminare avente ad oggetto la costituzione di una società.
Oggetto del patto parasociale che ha dato luogo alla sentenza in parola, era l’obbligazione assunta dalle parti con la sua sottoscrizione di trasformare la società in una società a responsabilità limitata. Ora il contratto preliminare avente ad oggetto la trasformazione della società stipulato dai soci della società in accomandita semplice, ad opinione della Corte di Cassazione non preclude ad un contratto definitivo, ma ad un atto unilaterale interno all’organismo societario, pertanto in caso di inadempimento alla sua esecuzione, il giudice dovrebbe surrogarsi nella decisione interna della stessa società, di trasformarsi da un tipo all’altra.
L’avv. Antonio Politano del Foro di Firenze concorda con la Corte di Cassazione in quanto il contratto di preliminare di trasformazione di una società in accomandita semplice in una società a responsabilità limitata è insuscettibile di esecuzione in forma specifica a norma dell’art. 2932 c.c., non potendo seguire il procedimento previsto dagli articoli 2500 e 2500 ter c.c.
In particolare nel caso sottoposto all’esame dei giudici : la circostanza che l’altra socia avesse manifestato la volontà di recedere dalla società, e di ottenere la liquidazione della sua quota di minoranza (così esercitando, anche in relazione alla possibile successiva trasformazione, un diritto oggi consacrato dall’art. 2500 ter c.c., comma 1) ripropone, infatti, il tema della sentenza che, lungi dal dare attuazione alla comune volontà contrattuale delle parti, privilegia la volontà del socio che agisce per la trasformazione della società, rispetto a quella di recedere precedentemente manifestata dall’altro socio.
Avvocato Antonio Politano
Firenze

 

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